NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Tale rivoluzione copernicana, giuridica e giudiziaria, coinvolge anche il diritto di famiglia. Da questo punto di vista si può affermare che il legislatore abbia attribuito agli avvocati compiti di assoluta responsabilità e rilievo, con competenze del tutto nuove.
Indubbiamente sottrarre alla giurisdizione le procedure di separazione e divorzio (sebbene nelle ipotesi di raggiungimento di un accordo consensuale o congiunto) fa molto riflettere. In Italia la sacralità del matrimonio (di cui vi è traccia anche nelle stesse norme del diritto civile) aveva imposto sempre e comunque l’intervento obbligatorio della giurisdizione. Non vi è dubbio, pertanto, che tale riforma segni una svolta anche dal punto di vista culturale.
Dunque, gli avvocati sono investiti di ulteriori responsabilità professionali e deontologiche.
È indubbio che tale riforma riguarderà una gran parte delle procedura di natura consensuale.
La negoziazione assistita da avvocati prevede che ciascuna parte sia munita di difensore; gli avvocati sono chiamati ad informare le parti dei loro diritti e doveri, della possibilità di ricorrere alla mediazione familiare, al diritto/dovere dei genitori di trascorrere periodi adeguati con i figli. Dovranno anche esperire il tentativo di conciliazione.
Quando ci sono figli minorenni, maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, beni immobili da trasferire, l’intervento dei legali è obbligatorio in caso di accordo. Entro dieci giorni i legali depositeranno in Procura gli accordi sottoscritti dai coniugi. Il PM verificherà la loro regolarità (e che tali accordi non siano lesivi dei diritti dei figli) ed entro 5 giorni ne certificherà la regolarità. In tal caso, gli avvocati trasmetteranno copia autentica dell’accordo all’ufficiale dello Stato Civile del comune in cui il matrimonio fu iscritto. Se invece il PM non autorizza, trasmette gli atti al Presidente del Tribunale che dovrà fissare l’udienza entro trenta giorni.