DIRITTO DI FAMIGLIA E ADOZIONI
Requisiti
L’adozione è ammessa solo per le coppie unite in matrimonio da almeno tre anni.
Per le coppie di fatto che decidono di sposarsi, gli anni di convivenza varranno come anni di matrimonio.
Chi ha più di tre anni di convivenza potrà adottare una bambina o un bambino subito dopo il matrimonio, nel caso in cui il Tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità di tale convivenza.
I coniugi adottanti non devono essere separati e tra di loro non deve esserci stata negli ultimi 3 anni una separazione personale neppure di fatto, devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere il minore che intendono adottare.
Tra i genitori adottivi e la bambina o il bambino deve esserci una definita differenza di età: almeno 18 anni e non più di 45 anni. In alcuni casi particolari tale limite di età può essere derogato: ad esempio quando l'adozione riguarda un fratello del minore già adottato da quella coppia; o quando solo un componente della coppia supera il limite di età in misura non superiore a 10 anni.
Adozione Nazionale
Si parla di adozione nazionale quando il minore viene dichiarato adottabile da un tribunale per i minorenni del territorio nazionale. Il termine nazionale non fa quindi riferimento alla nazionalità o a caratteristiche di appartenenza etnica del minore.
La coppia può presentare più domande, anche successive, a più tribunali per i minorenni dandone relative comunicazioni a tutti i tribunali coinvolti.
L’abbinamento della coppia ad un minore viene effettuato dal Tribunale per i Minorenni che, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda, quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze di quel bambino o bambina. La domanda di adozione nazionale è valida per 3 anni e può essere rinnovata. Quando il Tribunale propone ad una coppia l'adozione di un bambino, dopo l'accettazione da parte dei coniugi, seguono una serie di incontri col minore, programmati e preparati con cura e attenzione alla gradualità, in rispetto dell’età e del vissuto del bambino. La prima fase del rapporto di adozione è quella dell'affidamento pre-adottivo, che dura solitamente un anno, e nella quale i servizi sociali sono incaricati di predisporre ogni più opportuno intervento di sostegno alla famiglia per consentire il pieno inserimento del minore nel nuovo nucleo.
L'assistente sociale e lo psicologo del Comune ove risiede la coppia hanno quindi il compito di supportarla in questa delicatissima tappa di avvio della relazione, pur restando, per quanto possibile, osservatori esterni.
Al termine dell'anno di affidamento pre-adottivo, i servizi sociali dovranno inviare una relazione al tribunale per i minorenni che, preso atto della buona evoluzione del rapporto tra coppia e minore, sentito il parere del tutore del minore, dichiarerà l'adozione definitiva ovvero, in considerazione di eventuali difficoltà, evidenziate dalle informazioni degli stessi servizi locali, prorogherà l'affido disponendo gli interventi più opportuni per garantire il pieno inserimento del bambino in famiglia.
Adozione Internazionale
Si parla di adozione internazionale quando lo stato di abbandono e di adottabilità di un minore viene dichiarato dall’autorità di un Paese estero.
La procedura di adozione internazionale prevede una prima fase da svolgersi in Italia, nella quale viene decretata l'idoneità della coppia da parte del servizio sociale di competenza territoriale. Una volta che la coppia ha ricevuto l’idoneità si rivolge ad un Ente autorizzato che la segue per la procedura all'estero. L’ultima tappa prevede che la coppia si rechi nel Paese ad incontrare il bambino a cui è stata abbinata. Se gli incontri tra la coppia e il bambino hanno esito positivo la procedura si conclude con il rientro in Italia della nuova famiglia.
Come per l'Adozione Nazionale, anche per quella Internazionale, il tribunale compie una indagine di natura psico-sociale, affidata ai servizi sociali, per poter valutare l'idoneità della coppia ad adottare un bambino.
Oltre all’indagine psicosociale vengono disposte anche altre indagini sia sanitarie che indirizzate alle autorità di pubblica sicurezza.
Quando ilTribunale per i Minorenni dispone di tutte e tre le relazioni la domanda di adozione può essere valutata.
La Legge n. 476 del 31 dicembre 1998 (pdf, 98.5 KB), prevede che la coppia abbia un anno di tempo dall’emissione del decreto di idoneità per rivolgersi ad un Ente autorizzato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali per attivare il percorso di adozione nel Paese straniero. L'Ente ha il compito di svolgere la pratica all'estero ed in Italia fino al completamento del percorso di adozione, occupandosi anche delle pratiche post-adottive nel caso siano richieste dal Paese di origine del bambino.
Quando i genitori rientrano in Italia con il bambino adottato devono occuparsi di alcune pratiche burocratiche che riguardano la permanenza nel territorio italiano del minore affinché l'adozione sia perfezionata.